Con l’introduzione del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 – il cosiddetto “correttivo ter” – è stata estesa la possibilità, per le imprese che accedono alla procedura di composizione negoziata della crisi, di negoziare direttamente con l’Agenzia delle Entrate uno stralcio parziale dei debiti fiscali. Una novità che, di fatto, apre la strada a quella che molti esperti definiscono una “rottamazione indiretta” delle cartelle esattoriali, perché permette di ottenere una riduzione consistente dei debiti tributari, senza che sia necessario un nuovo provvedimento di condono generalizzato.
Composizione negoziata: rottamazione indiretta delle cartelle esattoriali
Questa opportunità consente agli imprenditori in difficoltà di proporre un accordo che preveda il pagamento solo parziale delle somme dovute all’erario. A differenza delle precedenti procedure, dove la transazione fiscale era consentita soltanto nell’ambito del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ora anche nel percorso volontario di composizione negoziata si apre questa possibilità. Una svolta che rappresenta un cambio di passo nell’approccio alla gestione delle crisi d’impresa, allargando la gamma di strumenti per alleggerire il peso fiscale.
La procedura di proposta e verifica
Per accedere a questa forma di stralcio, l’imprenditore deve attivare il tavolo di composizione negoziata, nominando un esperto indipendente che lo accompagni nella definizione di un piano di risanamento. In questo contesto, può avanzare una proposta di transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate, specificando la percentuale di debito che intende saldare e la tempistica prevista.
A supporto della proposta, l’imprenditore deve allegare una relazione redatta dall’esperto, nella quale venga attestata la sostenibilità economica del piano e la convenienza, per l’erario, di accettare l’accordo rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. In sostanza, l’Agenzia viene chiamata a valutare se sia più vantaggioso recuperare una parte del credito, sostenendo così il risanamento dell’impresa, piuttosto che incorrere nel rischio di non incassare nulla in caso di fallimento.
L’intero iter è soggetto al controllo del tribunale competente, che deve verificare la regolarità formale dell’accordo e autorizzarne l’esecuzione. Una volta omologato, l’accordo transattivo vincola entrambe le parti. Tuttavia, la norma prevede che l’accordo si risolva automaticamente in due casi: se viene aperta la procedura di liquidazione giudiziale dell’impresa o se l’imprenditore non rispetta le scadenze di pagamento fissate, omettendo di saldare integralmente quanto concordato entro sessanta giorni.
I limiti della manovra
Pur rappresentando una novità rilevante, la transazione fiscale nell’ambito della composizione negoziata presenta dei limiti. La possibilità di riduzione o falcidia riguarda esclusivamente i debiti tributari, comprendendo l’imposta principale, le sanzioni e gli interessi maturati. Restano invece esclusi dall’accordo i contributi previdenziali e assicurativi, che devono essere versati integralmente. Questo vincolo deriva dall’impossibilità, sancita dalla normativa vigente, di ridurre l’importo dovuto agli enti previdenziali come INPS e INAIL.
Un’altra limitazione riguarda la natura stessa della procedura: l’accordo transattivo non è automatico né generalizzato. Spetta all’imprenditore attivarsi e dimostrare la sostenibilità del piano di risanamento, mentre l’Agenzia delle Entrate mantiene un margine di discrezionalità nell’accettare o meno la proposta. Inoltre, la procedura è riservata a imprese che versano in condizioni di crisi reversibile, escludendo quelle già destinate al fallimento.
Un effetto pratico di rottamazione
Nonostante questi limiti, la possibilità di accedere alla transazione fiscale rappresenta, nei fatti, un meccanismo che ricorda le tradizionali “rottamazioni” delle cartelle esattoriali. La differenza principale risiede nel carattere individuale e negoziato dell’operazione: non si tratta di un provvedimento generalizzato per tutti i contribuenti, ma di una soluzione riservata a chi dimostra di voler salvare l’attività e garantire una continuità aziendale.
Questo strumento si inserisce, così, in un quadro più ampio di politiche volte a favorire la prevenzione delle crisi e a salvaguardare il tessuto produttivo, evitando che le difficoltà fiscali si traducano automaticamente in liquidazioni e chiusure. La possibilità di alleggerire il debito tributario mediante un accordo con l’erario può rappresentare, per molte imprese, un’ancora di salvezza concreta.