Sono scattati gli esoneri contributivi per chi assume

- di: Redazione
 
Operative importanti novità per le imprese che intendono assumere beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI) e titolari del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Le aziende possono già usufruire di un incentivo legato alle assunzioni, valido sia per contratti a tempo determinato che indeterminato, inclusi i casi di trasformazione contrattuale. Il messaggio 3888/2024 pubblicato dall'Inps specifica che, al ricevimento della richiesta, l'Istituto procederà a una serie di verifiche per garantire il diritto dell’azienda all’agevolazione. Una volta completati i controlli, le imprese riceveranno una comunicazione con gli estremi dell'importo massimo spettante, calcolato anche in base al grado di part-time.
Per quanto riguarda il conguaglio degli arretrati, informa l’Inps, le aziende debbono utilizzare esclusivamente i flussi Uniemens (ossia la denuncia obbligatoria inviata mensilmente all'Inps dai datori di lavoro del settore privato che svolgono le funzioni di sostituti d'imposta) relativi al mese di dicembre 2024 e ai mesi di gennaio e febbraio del 2025.
Più in dettaglio, il messaggio 3888/2024 pubblicato dall'Inps specifica che il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, all’articolo 10, comma 1, prevede che “ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (…)”.
Il decreto prevede inoltre che “l'esonero è riconosciuto per ciascun lavoratore anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi (…)”.
 
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