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Cartelle esattoriali, la Cassazione le smonta con una parola

- di: Jole Rosati
 
Cartelle esattoriali, la Cassazione le smonta con una parola

La sentenza che smaschera le cartelle “oscure” mentre parte la rottamazione 2026.

Nelle settimane in cui la rottamazione-quinquies torna a scaldare discussioni e calcolatrici, c’è un’altra parola che circola sottotraccia — e che, per alcuni contribuenti, vale più di qualunque sconto: nullità. Perché la definizione agevolata, per sua natura, parte da un presupposto non negoziabile: il debito esiste, anche se “ripulito” da sanzioni e interessi. Se invece l’atto è viziato in modo radicale, la partita cambia campo: non si tratta di pagare meno, ma di capire se si deve pagare.

Il punto caldo è l’“oggetto”: ciò che l’amministrazione pretende e, soprattutto, come lo rende intelligibile. La Cassazione (ordinanza n. 398/2026) ribadisce un principio che suona quasi ovvio ma che, nei contenziosi, diventa esplosivo: se l’ente invoca una notifica o un sollecito “di prima” per interrompere la prescrizione, deve anche dimostrare che da quegli atti fosse riconoscibile la richiesta di pagamento. In altre parole: non basta dire “ti ho scritto”, serve provare cosa ti è stato scritto e se lo si poteva capire.

Nel caso esaminato, a muoversi è stata INPS, chiamata in causa su una pretesa collegata al contributo per il Servizio Sanitario Nazionale. Il contribuente contestava la cartella e sosteneva che il credito fosse ormai prescritto; l’istituto replicava richiamando precedenti invii. Ma il nodo era documentale: dagli atti prodotti non risultava in modo chiaro l’oggetto della comunicazione richiamata come “interruttiva”. La Suprema Corte, nel confermare la linea, ha chiarito che la presunzione di conoscenza non diventa un lasciapassare per l’opacità.

Il passaggio che sta facendo discutere riguarda l’onere della prova. Quando l’ente pretende che una vecchia comunicazione “salvi” la sua pretesa (perché avrebbe interrotto la prescrizione), non può limitarsi a esibire l’avvenuta consegna. Deve rendere identificabile l’atto e il suo contenuto essenziale. Tradotto: se l’avviso di ricevimento è “muto” e dagli altri documenti non emerge con precisione che cosa fosse stato inviato, quella comunicazione rischia di non valere come interruzione della prescrizione — e a cascata può indebolire l’intera richiesta di pagamento.

Il cuore, però, non è solo tecnico: è una questione di trasparenza. Una cartella “scritta bene” deve permettere al contribuente di orientarsi: quale periodo, quale tributo o contributo, quale atto presupposto, quale ragione. Se l’atto si limita a rinviare a “precedenti solleciti” senza renderli decifrabili, si apre un fronte che non è una scappatoia: è la tutela minima del diritto di difesa.

E qui entra in scena la rottamazione-quinquies: la corsa alla sanatoria può diventare una trappola psicologica — “meglio chiudere, comunque” — proprio quando alcuni atti potrebbero essere contestabili. Secondo le indicazioni operative circolate nelle prime settimane dell’anno, l’impianto 2026 prevede domanda telematica entro fine aprile e la possibilità di pagare in unica soluzione a fine luglio o dilazionare fino a 54 rate bimestrali. Ma aderire significa, nei fatti, riconoscere la pretesa e trasformarla in un percorso di pagamento, con regole e decadenze.

Il paradosso è tutto qui: mentre la rottamazione promette “aria”, la giurisprudenza ricorda che esiste un ossigeno ancora più basilare: capire. Non è un automatismo e non è un invito al contenzioso facile: la nullità (o l’inefficacia dell’interruzione della prescrizione) va fatta valere con gli strumenti previsti e nei termini applicabili al caso concreto. Ma il segnale è chiaro: anche nell’era delle sanatorie, la qualità degli atti e la prova documentale restano decisive.

In sintesi, la rottamazione-quinquies è una strada per chiudere pagando meno; la linea della Cassazione ricorda invece che, quando l’atto non consente di identificare con precisione l’oggetto della richiesta, la pretesa può perdere forza. E se l’ente vuole far valere comunicazioni pregresse, deve dimostrarle davvero, non solo “evocarle”.
"Non basta provare l’invio: bisogna rendere riconoscibile l’atto e il suo contenuto essenziale."

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