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Agenzia delle Entrate, redditometro e onere della prova: la sentenza che chiarisce quando il contribuente può vincere

- di: Cristina Volpe Rinonapoli
 
Agenzia delle Entrate, redditometro e onere della prova: la sentenza che chiarisce quando il contribuente può vincere
Quando il Fisco ricorre al redditometro, la difesa del contribuente non può basarsi su affermazioni generiche. Serve una prova puntuale, tracciata e coerente della provenienza delle somme e del loro utilizzo. È il messaggio che arriva da una recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania (sentenza n. 4554/18/2025), che interviene su uno degli strumenti più incisivi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la ricostruzione sintetica del reddito.

Agenzia delle Entrate, redditometro e onere della prova: la sentenza che chiarisce quando il contribuente può vincere

Il caso nasce da un’attività di controllo nella quale l’amministrazione finanziaria aveva riscontrato una marcata divergenza tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa effettiva del contribuente. In particolare, erano emerse uscite rilevanti per premi assicurativi e per l’acquisto di componenti destinati a un’imbarcazione. Sulla base di questi elementi, l’ufficio ha proceduto con l’accertamento sintetico, ricostruendo un reddito complessivo pari a 267mila euro. Dopo la soccombenza in primo grado, il contribuente ha impugnato l’atto sostenendo che le spese fossero state sostenute con risorse non imponibili.

Il riferimento normativo: l’articolo 38 del DPR 600/1973
Il potere dell’Agenzia delle Entrate di determinare il reddito in via sintetica trova fondamento nell’articolo 38 del DPR 600/1973. La norma introduce una presunzione legale relativa: se il contribuente sostiene spese significative, si presume che disponga di un reddito adeguato a sostenerle. La presunzione può essere superata, ma solo attraverso la prova contraria. Il contribuente deve dimostrare che le spese siano state finanziate con redditi di periodi diversi, redditi esenti o esclusi dalla base imponibile, oppure somme già tassate o soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

La qualità della prova al centro del giudizio
Il nodo affrontato dalla Corte campana riguarda l’idoneità della prova. I giudici chiariscono che non è sufficiente allegare l’esistenza di una disponibilità finanziaria alternativa al reddito dichiarato. Occorre dimostrare due elementi: la provenienza originaria delle somme e il loro effettivo impiego per le spese contestate. In assenza di questo doppio riscontro, la presunzione dell’accertamento sintetico resta integra.

Il bonifico “liberatorio” e la riduzione del reddito accertato
Nel caso concreto, la Corte ha accolto solo parzialmente le argomentazioni difensive. È stato riconosciuto valore probatorio a un bonifico di 50mila euro proveniente da un conto cointestato tra il contribuente e i fratelli. La cointestazione e il vincolo di parentela sono stati ritenuti elementi sufficienti a dimostrare la disponibilità di somme non tassabili. Questo ha consentito di ridurre il reddito accertato da 267mila a 217mila euro.

Il prestito alla società e la prova mancante
Esito opposto per un accredito proveniente da una società a responsabilità limitata di cui il contribuente era socio. La difesa sosteneva che si trattasse della restituzione di un prestito infruttifero precedentemente erogato alla società. Secondo i giudici, però, mancava un passaggio decisivo: la prova documentale del versamento originario dal socio alla società. Senza la tracciabilità dell’operazione “di andata”, il flusso di ritorno non può essere qualificato come restituzione del prestito e resta compatibile con altre ipotesi, tra cui una distribuzione di utili non dichiarata.

La vendita di beni e il problema del reimpiego
La Corte ha inoltre respinto la tesi secondo cui le spese per la nuova imbarcazione fossero state finanziate con la vendita di una barca posseduta in precedenza. Provare la vendita del bene non equivale, secondo i giudici, a dimostrare che il corrispettivo sia stato effettivamente incassato e utilizzato per sostenere le spese oggetto di accertamento. Anche in questo caso, la mancanza di un nesso documentato tra incasso e pagamento ha reso la prova insufficiente.

Le indicazioni operative per i contribuenti
Dalla sentenza emerge un orientamento rigoroso ma ormai consolidato. Per contrastare il redditometro non basta invocare genericamente risparmi, prestiti o dismissioni patrimoniali. Ogni passaggio deve essere supportato da documentazione con data certa e da una tracciabilità bancaria completa, in grado di ricostruire l’intero percorso del denaro, dall’origine all’impiego.

Un monito in chiave preventiva
Il verdetto della CGT Campania rafforza l’idea che l’onere della prova rappresenti non solo uno strumento difensivo, ma anche uno scudo preventivo. In presenza di spese rilevanti, soprattutto per beni di lusso o investimenti, la capacità di documentare in modo puntuale la provenienza delle risorse diventa decisiva. In caso contrario, la presunzione dell’Agenzia delle Entrate difficilmente potrà essere superata, confermando la centralità del redditometro come strumento di controllo della capacità contributiva.

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