ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, con le banche e le Associazioni dei consumatori nell’ambito del progetto Trasparenza semplice, dedica un approfondimento, elaborato al fine di illustrarne le principali caratteristiche, al principale strumento pubblico volto a favorire l’acquisto dell’abitazione principale da parte delle famiglie. il Fondo di garanzia per i mutui prima casa è stato illustrato in una Guida che ABI promuove in occasione del Mese dell’educazione finanziaria, la manifestazione promossa a livello nazionale dal Comitato per la Programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, che si svolge a ottobre.
ABI, la guida online sul fondo di garanzia per i mutui Prima Casa
Il Fondo di garanzia per i mutui prima casa favorisce l’accesso ai mutui per l’acquisto, o per l’acquisto e ristrutturazione per efficientamento energetico, della prima casa a beneficio dei cittadini che non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo, avvalendosi delle garanzie statali. Redatta con un linguaggio semplice e accessibile, la Guida si inserisce nell’ambito del progetto che prevede la diffusione di strumenti informativi ed educativi su temi di interesse per la clientela, al fine di favorire la fruizione delle informazioni di carattere bancario e finanziario da parte dei cittadini, anche quelli meno esperti.
La Guida è in formato digitale ed è disponibile sul sito dell’ABI nella pagina dedicata (www.abi.it/mercati/progetto-trasparenza-semplice/ambito-strumenti-info-educativi-diretti-alla-clientela/): per consentirne un’ ampia diffusione, è a disposizione delle banche e delle Associazioni dei consumatori che hanno collaborato all’iniziativa (ACU, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con, UNC).
Ecco, in sintesi, i principali contenuti: il Fondo di garanzia per i mutui prima casa rilascia garanzie statali pari al 50% della quota capitale su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all’acquisto (anche con accollo da frazionamento) o per l’acquisto e la ristrutturazione per accrescimento di efficienza energetica di immobili adibiti ad abitazione principale. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati da banche o intermediari finanziari di ammontare non superiore a 250 mila euro, per immobili prima casa non di lusso.
In generale, per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari. Tuttavia, in presenza di più domande pervenute, sarà data una priorità ai mutui erogati a favore di giovani coppie, costituite da almeno due anni, dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 36 anni; nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; giovani di età inferiore ai 36 anni; conduttore di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati.
Per tutti coloro che rientrando nelle categorie prioritarie in possesso di un ISEE, l’indicatore della situazione economica equivalente, non superiore a 40 mila euro annui e che richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, è prevista la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% della quota capitale.
Per fare richiesta, occorre compilare il modulo pubblicato sul sito di Consap, che si occupa della gestione del Fondo (www.consap.it/fondo-prima-casa/) e presentarlo presso una delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all’iniziativa, il cui elenco è disponibile sul sito del gestore del Fondo, allegando un documento di riconoscimento. Nel caso di garanzia dell’80%, al modulo occorre allegare anche la dichiarazione ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Quindi, la banca/intermediario finanziario, verificata la completezza e la regolarità formale del modulo di domanda, provvede ad inviarlo a Consap, il quale comunica alla banca/intermediario finanziario l’esito istruttorio della garanzia entro 20 giorni dall’arrivo della richiesta. Entro 90 giorni dalla conferma dell’avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, la banca/intermediario finanziario comunica al gestore l’esito dell’operazione di mutuo.