CAREL Industries: perdita della qualifica di “PMI”

 
CAREL Industries S.p.A. rende noto, ai sensi dell’art. 2-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”), che non è più qualificabile come “PMI” (Piccola e Media Impresa) ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera w-quater.1) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”). A questo riguardo, si precisa che l’Emittente, che rivestiva la qualifica di PMI in base al solo criterio del fatturato, ha mantenuto tale qualifica fino al termine dell’esercizio 2022 per gli effetti del regime transitorio previsto dall’art. 44-bis, comma 2, del D. L. n. 76/2020, coordinato con la legge di conversione n. 120/2020.

Si ricorda che la perdita della qualifica di PMI da parte della Società comporta l’applicazione di un’ulteriore soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, ai sensi dell’art. 120 del TUF, pari al 3% del capitale sociale (da intendersi riferito, nel caso di società che prevedono la maggiorazione del voto come CAREL, al numero complessivo dei diritti di voto).

Pertanto gli azionisti che, alla data di pubblicazione del presente comunicato, siano titolari di partecipazioni superiori alla soglia del 3% del capitale e inferiori al 5% dovranno darne comunicazione alla Consob e a CAREL in conformità e nei termini di cui agli artt. 117 e 121 del Regolamento Emittenti.
Il Magazine
Italia Informa n° 1 - Gennaio/Febbraio 2024
Iscriviti alla Newsletter
 
Tutti gli Articoli
Cerca gli articoli nel sito:
 
 
Vedi tutti gli articoli