AIBA in Audizione alla Commissione Ambiente della Camera

 
Il Ddl 1632, che mira a introdurre una legge quadro per la gestione delle emergenze naturali e la ricostruzione post-calamità, può rappresentare un significativo passo avanti nel ridurre un vuoto normativo in Italia, ma dovrebbe essere ulteriormente razionalizzato e semplificato e lavorare maggiormente sulla prevenzione del rischio.

È la posizione espressa da Flavio Sestilli, Presidente di AIBA – l’Associazione Italiana dei Broker assicurativi – in Audizione oggi alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati nell’ambito dei lavori sul Disegno di Legge presentato dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, on. Nello Musumeci.

Il gap italiano: tempi lunghi, legislazione diversificata e risorse finanziare non sistematiche

Il nostro Paese - ha spiegato il Presidente Sestilli - è dotato di una “legislazione dell’emergenza” tra le più efficienti e moderne al mondo, in grado di consentire interventi rapidi ed efficienti a sostegno delle popolazioni e delle imprese ogni qualvolta si verifichi una catastrofe naturale.

Tuttavia, manca una “legislazione della ricostruzione” uniforme. Ad ogni evento - soprattutto quando questo non abbia una collocazione geografica limitata ad un solo territorio amministrativamente uniforme ma, ad esempio, coinvolga più Regioni - si verifica un rimpallo di competenze e di interventi che richiede, mediamente, almeno 6 anni prima di consolidarsi, permettendo di avviare un reale coordinamento degli interventi da porre in essere.

La legislazione urbanistica poi, almeno finora, è stata interpretata e applicata in modo diversificato e, solo dopo gli avvenimenti occorsi nel Centro Italia a partire dal 2016, si è cominciato a tener conto della realtà dei luoghi e delle diversificate situazioni esistenti.

Inoltre, le risorse finanziarie volta per volta rese disponibili non hanno una configurazione “sistematica”, almeno per quanto riguarda i processi di individuazione, attivazione e attribuzione agli aventi diritto.

Maggiori certezze agli assicurati con la liquidazione rapida di parte dei danni

AIBA considera lodevole l’introduzione di una normativa specifica per la gestione delle emergenze naturali e la ricostruzione post-calamità e particolarmente apprezzabile risulta la misura all’articolo 23 che introduce una speciale procedura di liquidazione che obbliga le imprese di assicurazione a liquidare immediatamente una percentuale del danno complessivo a beni, mobili e immobili strumentali all’esercizio dell’attività di impresa. L’obiettivo è consentire ai soggetti colpiti da calamità naturali di avere un’immediata disponibilità di risorse con cui poter avviare immediatamente gli interventi necessari per il ripristino e riprendere rapidamente le normali attività, comprese quelle produttive.

Questo - sottolinea l’Associazione - potrà aumentare la platea dei soggetti che stipulano polizze contro le catastrofi, con vantaggi per la collettività. Secondo le rilevazioni IVASS, infatti, solo l’11,3% di queste polizze attive al 31 marzo 2022 prevede un’estensione per le catastrofi naturali.

La proposta di AIBA: un sistema di premialità per incentivare la prevenzione delle aziende

La disposizione, tuttavia, risulta essere ancora piuttosto complessa, con diverse sovrapposizioni di competenza e potrebbe essere ulteriormente razionalizzata.

Soprattutto per quanto concerne la cosiddetta “ricostruzione privata” (artt. 9 e ss.) appare corretto disporre che, una volta effettuata la ricostruzione del bene immobile danneggiato o distrutto, venga previsto l’obbligo - nel caso in cui la ricostruzione sia stata finanziata in tutto o in parte attraverso contributo pubblico – a carico del proprietario, beneficiario del contributo, di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti da catastrofi naturali.

Dovrebbero però essere introdotte ulteriori misure che incentivino comportamenti virtuosi volti a mitigare il rischio.

Al riguardo, AIBA suggerisce di valutare un sistema di premialità, ad esempio introducendo forme di detraibilità fiscale o aliquote Iva ridotte o condizioni migliorative di premi assicurativi o di condizioni contrattuali, per coloro che siano in grado di dimostrare non solo di aver assolto all’obbligativo assicurativo ma di aver al contempo operato sulla prevenzione (ad esempio con strutture antisismiche, contenimenti per frane e allagamenti, sistemi di deflusso delle acque in eccesso, attività di prevenzione dell’inquinamento derivante da fenomeno climatico).

“E’ di tutta evidenza l’esistenza nel nostro Paese di un rischio concreto, grave e persistente di eventi climatici estremi che rende non ulteriormente procrastinabile l’avvio di programmi congiunti in cui gli operatori del settore assicurativo e il settore pubblico mettano in campo tutte le risorse possibili per assicurare la massima tutela a beni e persone” – ha dichiarato il Presidente Sestilli – “Proprio per questo anche nel Disegno di Legge sarebbe utile valorizzare adeguatamente la componente di prevenzione del rischio. L’attività di mitigazione dei rischi trova nella consulenza dei Broker la sua naturale collocazione e potrebbe consentire alla clientela l’accesso a coperture personalizzate, adeguate alle specifiche condizioni di rischio, alle capacità finanziarie e alle preferenze di sostenibilità degli assicurati.”

Qualora la componente consulenziale non fosse invece valorizzata si potrebbe correre il rischio di inficiare il processo di innovazione dei prodotti, anche in chiave di sostenibilità e adattamento al cambiamento climatico.
 
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