Sconti online, indagine Altroconsumo: pochi sono indicati correttamente

- di: Barbara Leone
 
Gli sconti devono sempre necessariamente  seguire nuove e stringenti regole volte a favorire chiarezza e trasparenza. Un’indicazione che deve valere sempre e comunque: che vengano realizzati in periodo di saldi o meno. La realtà, però, è ben diversa. Soprattutto per quanto riguarda l’e-commerce. Sono ancora troppo pochi i siti virtuosi,mentre la maggior parte interpreta le norme a proprio piacimento, aumentando così la confusione dei consumatori. È quanto emerge da un’inchiesta di Altroconsumo che, come reso noto dall’associazione stessa, sarà inviata all'Antitrust. Negli anni, sottolinea Altroconsumo, abbiamo visto prezzi di partenza scelti arbitrariamente dai venditori: talvolta veniva messo il prezzo di listino (un prezzo irreale che già dopo poche settimane dal lancio di un prodotto nessuno più era disposto a pagare), altre volte viene indicato il "prezzo medio" o addirittura il prezzo più alto a cui è stato venduto il prodotto (perché la differenza col prezzo finale scontato risulti la più ampia possibile).

Sconti online, indagine Altroconsumo: pochi sono indicati correttamente

Tuttavia, dal 1° luglio, questa arbitrarietà nella scelta del prezzo di partenza, non è più permessa. A partire da questa data è infatti entrata in vigore una modifica del Codice del Consumo che riguarda, tra le altre cose, anche le modalità con cui va esposto il doppio prezzo in caso di promozioni. Il nuovo art. 17-bis del Codice del Consumo dice infatti che "ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione della riduzione". In pratica, per permettere al consumatore di confrontare i prezzi e comprendere se lo sconto è conveniente, ogni annuncio di riduzione del prezzo di un prodotto deve essere accompagnato dall’indicazione di un prezzo di riferimento, cioè del prezzo più basso a cui è stato venduto il prodotto nei 30 giorni precedenti. Se gli sconti offerti sono progressivi, il prezzo di riferimento resta fisso. Questa disposizione si applica anche alle vendite di liquidazione, di fine stagione e alle vendite promozionali, ricorda Altroconsumo sottolineando che per queste vendite straordinarie la legge già prevede che lo sconto effettuato debba essere espresso in percentuale sul prezzo di partenza e il prezzo scontato deve essere comunque esposto.

Oltre al prezzo di riferimento il venditore è libero di indicare anche altri prezzi applicati al prodotto, ad esempio il prezzo di listino o il prezzo medio di vendita nell’ultimo mese, ma tali informazioni devo essere date in aggiunta al prezzo di riferimento. È fondamentale, peraltro, che l’informazione su un prezzo di confronto sia inserita, anche graficamente, in un contesto che non crei confusione e non distolga l’attenzione del consumatore dalle informazioni essenziali. I prezzi, quindi, devono essere indicati con chiarezza e la pubblicità non deve confondere il consumatore sulla reale convenienza dell’acquisto; infatti, è considerata pratica scorretta qualsiasi omissione, ambiguità e ogni informazione che crei confusione sul prezzo, sul modo in cui è calcolato o sugli sconti. E questo indipendentemente dal canale di vendita: queste regole infatti valgono non solo nei negozi fisici ma anche per le vendite sui siti online di e-commerce.

Ma come si stanno comportando i principali siti che vendono prodotti da quando è entrata in vigore la nuova norma sui doppi prezzi? Stando all’indagine targata Altroconsumo la risposta è: in maniera molto creativa. Nel senso che se c’è chi si è virtuosamente adeguato alle nuove prescrizioni, c’è chi le ha applicate a modo suo e chi non ha modificato nulla rispetto al passato, cosicché risulta impossibile capire se si è adeguato o ha ignorato le nuove prescrizioni. La maggior parte dei siti di e-commerce passati al vaglio da Altroconsumo continua a indicare un prezzo pieno, solitamente barrato e seguito dal prezzo scontato. Non è dato capire in alcun modo se il prezzo pieno sia effettivamente il prezzo precedente più basso applicato dal venditore nei 30 giorni precedenti oppure quello di listino o comunque il prezzo applicato originariamente ma che magari, nel mese precedente, aveva già subito delle riduzioni.

Tra questi l’indagine di Altroconsumo evidenzia i casi di HM, Adidas, Manomano e Mondadori. Non ci sono però soltanto i siti che si sono limitati a lasciare la presentazione dei prezzi com'era prima della nuova normativa. Alcuni sembrano aver male interpretato le nuove regole indicando le riduzioni di prezzo in modo, secondo noi, non conforme o quanto meno in maniera poco chiara e trasparente. Troviamo tra questi Amazon, Ebay, QVC, Asos e Zalando. Altri ancora indicano lo sconto solo a seguito dell’applicazione di un “coupon” generato e fornito dallo stesso professionista sul sito, sottraendosi di fatto all’obbligo di indicare il prezzo più basso applicato ai consumatori nei 30 giorni precedenti, come nel caso di Prenatal e Zooplus. Meccanismi che, secondo Altroconsumo, sottendono una diminuzione del prezzo di vendita di un determinato bene in uno specifico lasso di tempo, e che quindi andrebbero accompagnati dal prezzo precedente più basso, per capire se si tratta di uno sconto effettivo e conveniente o solo di uno specchietto per le allodole.

Promossi dall’associazione, invece, tutti quei siti che indicano chiaramente che il prezzo barrato soggetto ad offerta è il più basso praticato per quel prodotto nel mese precedente, come il caso di MediaWorld, Unieuro, Comet, Monclick, Yoox e Sephora. Infine il capitolo volantini pubblicitari che, ricorda Altroconsumo, devono anch’essi rispettare il nuovo art. 17 del codice del consumo indicando, come prezzo di partenza, quello più basso applicato nei 30 giorni precedenti. Da una panoramica sui volantini attualmente in circolazione l’associazione ha notato come nella generalità dei casi i prezzi dei prodotti in offerta siano ancora indicati alla “vecchia maniera”: il prezzo di partenza, quello barrato insomma, non riporta nessuna ulteriore specifica. Sarà il prezzo di listino? O quello più basso applicato nei 30 giorni precedenti? Impossibile capirlo. Cosa curiosa: accade anche ai negozi, come quelli di elettronica, che invece online si comportano virtuosamente.
Il Magazine
Italia Informa n° 1 - Gennaio/Febbraio 2024
Iscriviti alla Newsletter
 
Tutti gli Articoli
Cerca gli articoli nel sito:
 
 
Vedi tutti gli articoli