La personalità elettronica: un tertium genus di personalità?

- di: Daniela Marinacci
 
La grande accelerazione del progresso tecnologico nel campo della robotica e dell’Intelligenza Artificiale sta progressivamente aprendo il campo a grandi e gravi implicazioni, oltreché di carattere etico e morale, anche di carattere più strettamente giuridico, relative alla regolamentazione dei Robot, della loro responsabilità , come riferimento ad una Macchina che svolge autonomamente una propria attività, in correlazione con l’Uomo.

Ciò deriva dal fatto che, soprattutto negli ultimi tempi, l’autonomia dei Robot, come capacità di regolarsi liberamente, si collega sempre più alla possibilità di adottare autonomamente decisioni ancora più complesse sulla base di interazioni con l’ambiente esterno e umano, non solo svolgendo attività che erano tipicamente svolte dagli Umani, ma anche con capacità cognitive avanzate e autonome che permettono loro un adattamento e un’interazione con l’ambiente circostante in cui operano, con una inevitabile imprevedibilità di comportamento e con le conseguenti responsabilità, a tali comportamenti connesse.

Il Parlamento Europeo ha recentemente approvato, in data 16 febbraio 2017, una Resolution of Civil Law Rules, recante raccomandazioni alla Commissione, concernenti norme di diritto civile sulla robotica. In particolare, la Risoluzione suddetta, al punto 59, lett. F) prevede “ l’istituzione di uno status giuridico specifico per i Robot nel lungo termine, di modo che almeno i Robot autonomi più sofisticati possano essere considerati come persone elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causato nonché eventualmente il riconoscimento della personalità elettronica dei Robot che prendono decisioni autonome o che interagiscono in modo indipendente con terzi” , proponendo l’attribuzione di uno status di Persona Elettronica ai Robot più sofisticati ed autonomi, che possono arrecare danni, per le azioni compiute nella loro attività programmata e autonomamente determinatasi e, quindi, prevedendo una responsabilità per il risarcimento del danno che potrebbero causare.

La Risoluzione raccomanda l’attribuzione di una “personalità elettronica” ai Robot che assumono decisioni autonome e autodeterminate e che interagiscono con terze parti in modo indipendente. Questa possibilità, se recepita, trasformerebbe i Robot più sofisticati in Entità Legali, con una piena personalità e capacità giuridica, con diritti e responsabilità. Nascerebbe quindi un tertium genus di soggettività giuridica? La prospettiva è quindi quella di identificare, accanto alle tradizionali figure della persona fisica e della persona giuridica, l’inserimento negli Ordinamenti anche della “persona elettronica”, titolare di diritti e doveri? Il rapporto della Commissione per gli Affari Legali del Parlamento europeo, nel raccomandare l’attribuzione di una “personalità elettronica” ai robot, potrebbe quindi diventare un modello per le leggi di tutta l’Europa, se trasformato in un quadro normativo o in una Direttiva.

Gli Esperti intervenuti , sono sempre più convinti che la legislazione attuale sia insufficiente per affrontare questioni complesse legate alla responsabilità e alle macchine fondate su algoritmi di “machine learning” o altri sistemi di autoapprendimento. Sembrerebbe che tale previsione debba essere imprescindibile e necessaria, al di là dello strumento legislativo che verrà utilizzato, per regolare le complesse implicazioni giuridiche che ne derivano, prima fra tutte, quella della responsabilità civile.Il primo quesito da porsi è se le attuali norme sulla responsabilità civile possano essere adottate e interpretate alla luce dei nuovi scenari. Considerare i Robot come soggetti autonomi implica necessariamente che essi debbano essere regolati da norme che prevedano una responsabilità per azioni od omissioni degli stessi, qualora le cause non siano riconducibili ad una persona umana (il costruttore, il proprietario o l’utilizzatore), ma siano il frutto della autodeterminazione autonoma e decisionale dello stesso Robot.

Di qui il secondo quesito che ci si pone è se la responsabilità delle azioni od omissioni del Robot sia sempre riconducibile ad una persona umana, almeno, sicuramente, a colui che l’ha ideato, costruito e programmato, con tutte le implicazioni etiche e morali sulle modalità della programmazione stessa. In particolare, restano applicabili i principi sulla responsabilità oggettiva del produttore per danno da prodotto difettoso , per difettosità contenuta nei software o negli algoritmi che determinano l’attività del Robot (art.2049 codice civile) ovvero sulla responsabilità oggettiva del proprietario/utilizzatore (art.2051 codice civile).

Se così fosse, la previsione e l’ inserimento della “personalità elettronica” nell’ordinamento giuridico, diventerebbe essenziale al fine di determinare automaticamente l’esenzione della responsabilità dei produttori, ideatori e programmatori, che resterebbe autonomamente in capo alla Macchina /Robot, liberando il produttore da obblighi verso i terzi danneggiati. In particolare, il dubbio che ci si pone, di conseguenza, è se l’attuale art. 2043 del codice civile, il quale prevede che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga “colui” che ha commesso il fatto a risarcire il danno, possa ricomprendere la fattispecie del robot e, specificamente, se il termine “colui”, previsto nella norma possa essere interpretato non solo come individuo umano ma anche come “essere elettronico” e ricomprendere anche il Robot.

Il dibattito è molto forte e ancora aperto, a livello europeo e internazionale. La stessa Commissione Europea sembra che si sia determinata a verificare se gli attuali strumenti giuridici ed istituti presenti negli Ordinamenti statuali siano comunque adatti a regolare i rapporti civili nel mondo dell’Intelligenza Artificiale, senza prevedere l’introduzione di nuove categorie giuridiche, che porrebbero inanzitutto gravi problematiche da un profilo più strettamente etico e morale. L’idea alla base della “personalità elettronica”, che si sta delineando, pertanto, non è tanto quella di dare diritti umani ai robot, ma di assicurarsi che un robot resti una macchina con un supporto umano e, quindi, che il robot sia e rimanga una macchina con un uomo dietro di essa.
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