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Modifiche contratti retail, il Tar del Lazio annulla le sanzioni Antitrust

- di: Barbara Bizzarri
 
Modifiche contratti retail, il Tar del Lazio annulla le sanzioni Antitrust
Con una decisione destinata a far discutere, il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi di Enel Energia, Plenitude, e Acea Energia, annullando le sanzioni comminate dall’Antitrust per presunte violazioni del divieto di variazione unilaterale dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, introdotto dall’articolo 3 del Decreto Aiuti Bis.

Modifiche contratti retail, il Tar del Lazio annulla le sanzioni Antitrust

Le multe, pari rispettivamente a 10 milioni di euro per Enel, 5 milioni per Plenitude e 560 mila euro per Acea, erano state irrogate per pratiche ritenute scorrette ai sensi del Codice del Consumo.

Le ragioni del contenzioso

La controversia nasce dalle comunicazioni inviate ai clienti da maggio 2022 per notificare modifiche unilaterali delle tariffe. Secondo l’Antitrust, tali lettere rappresentavano pratiche commerciali scorrette poiché contrarie alle disposizioni del Decreto Aiuti Bis, che limita la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni economiche pattuite nei contratti.

I venditori, dal canto loro, hanno sostenuto una diversa interpretazione normativa. Secondo le aziende, il legislatore avrebbe inteso vietare solo le variazioni unilaterali prima della scadenza delle condizioni economiche pattuite, lasciando invece inalterata la possibilità di aggiornare i prezzi al termine del periodo di validità iniziale, come previsto dai contratti.

La sentenza del TAR

I giudici della Prima Sezione del TAR hanno accolto questa interpretazione, sottolineando che il legislatore non ha imposto un divieto agli aggiornamenti delle condizioni economiche scadute. La sentenza chiarisce che, nel caso di contratti a condizioni economiche bloccate per un periodo determinato, la scadenza iniziale consente l’applicazione di nuove condizioni, purché rispettino le regole contrattuali e i preavvisi previsti.

In particolare, il tribunale ha stabilito che la proroga automatica di condizioni scadute non può essere equiparata a una trasformazione del contratto in un accordo a tempo indeterminato. Di conseguenza, i fornitori mantengono la possibilità di modificare le condizioni economiche dopo la scadenza iniziale, rispettando i termini contrattuali e garantendo il diritto di recesso ai clienti.

Il precedente del provvedimento cautelare

Già nel maggio 2023, il TAR aveva annullato un provvedimento cautelare adottato dall’Antitrust sul medesimo caso, ribadendo che le modifiche proposte dai fornitori non costituiscono una violazione normativa.

Gli impatti economici e legali

La sentenza del TAR, che annulla definitivamente i provvedimenti dell’Antitrust, sembra scongiurare l’ipotesi di un rimborso miliardario ai consumatori. In precedenza, il presidente dell’Autorità, Roberto Rustichelli, aveva prospettato un possibile risarcimento compreso tra 3 e 5 miliardi di euro qualora i ricorsi delle aziende fossero stati respinti. Questo scenario appare ora improbabile, salvo eventuali ribaltamenti in appello.

La decisione rappresenta un importante precedente per il settore energetico, poiché chiarisce i margini operativi dei fornitori in relazione alle modifiche contrattuali, contribuendo a definire il delicato equilibrio tra tutela dei consumatori e flessibilità commerciale delle imprese.

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