L'Authority della concorrenza bastona BNL: da informazioni incomplete più costi per i clienti

- di: Redazione
 
Alla fine BNL, pescata con le dita ancora sporche di marmellata, non potendo negare l'evidenza, ha dovuto fare ammenda davanti alle contestazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e prendere impegni formali che non ricadrà più in errore.
Che cos'è accaduto di tanto grave? La cosa peggiore che forse può essere addebitata ad una banca: non avere fornito giuste ed esaustive informazioni, nel caso specifico ai clienti che stavano trattando con l'istituto dei mutui immobiliari.
BNL, ammettendo di avere fatto qualcosa di cui scusarsi e per evitare di perdere ancora la faccia, ha preso degli impegni ufficiali per evitare di non cadere di nuovo in tentazione. Come ha reso noto l'Authority, l'istruttoria ha riguardato ''le politiche della banca in merito alla modalità di conteggio degli interessi di preammortamento tecnico e della durata del periodo in cui questi maturano, secondo modalità che avrebbero potuto impedire una chiara informativa e quindi una scelta consapevole da parte del cliente mutuatario''.
Per dirla in breve, sempre che il concetto sia completamente comprensibile anche ai profani, i clienti in questione hanno allacciato rapporti con BNL sulla base di informazioni che li hanno convinti alla stipula, che poi li ha penalizzati economicamente, perché non proprio chiare.

L'Authority della concorrenza bastona BNL: da informazioni incomplete più costi per i clienti

Sul punto l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel comunicare l'esito della sua istruttoria, è stata quasi perfida nello specificare la contestazione e le sue ricadute economiche negative per il cliente: ''si tratta di una tematica connessa alla erogazione del mutuo particolarmente rilevante, in termini di costi a carico del consumatore, perché riguarda il periodo di preammortamento tecnico ovvero il lasso di tempo che intercorre tra la data della stipula e/o di erogazione del mutuo e la data di inizio del pagamento del piano di rimborso. La durata di questo arco temporale e il tasso applicato comportano una spesa a carico del consumatore tanto maggiore quanto più è lungo il periodo ed elevato il costo applicato''.

L'indagine conoscitiva dell'Authority, accertato che la prassi adottata da BNL nei mutui immobiliari prevedeva che il periodo di preammortamento tecnico fosse pari ad almeno 31 giorni e durasse fino a 2 mesi, ha scoperto che l’istituto di credito ''applicava un tasso di interesse di preammortamento significativamente più elevato di quello applicato nel piano di rimborso del mutuo, con il rischio che i consumatori potessero vedersi addebitati ingenti importi a titolo di interessi di preammortamento tecnico, rendendosene conto soltanto a ridosso della stipula del contratto e cioè quando la banca inviava i conteggi di erogazione e la bozza definitiva del contratto di mutuo allegati all’offerta vincolante''.
Un errore? Una cattiva formulazione, in buona fede, dei termini del contratto? Un errore di un contabile distratto da altre incombenze?

Non proprio perché, per l'Autorità, nel comportamento di BNL sono stati rilevati ''profili di scorrettezza'' - quindi nessun errore, ma scelte ben precise - che ora l'Istituto ha accettato di rimuovere, perché probabilmente altro non poteva fare.
Con l'Authority BNL si è impegnata ''ad equiparare il tasso di interesse di preammortamento tecnico al tasso di interesse di ammortamento applicato al contratto di mutuo (nel caso di mutuo a tasso variabile, il tasso di preammortamento sarà pari a quello applicato alla prima rata) e a ridurre sostanzialmente la durata del periodo di preammortamento tecnico fino al massimo di 31 giorni''.
Ma cosa comportano le nuove linee che BNL ha accettato di imporre ai prossimi contratti del segmento dei mutui immobiliari?

La ''significativa riduzione del tasso di preammortamento ad oggi applicato'' e quella ''della durata massima'' si tradurranno, in concreto, in un un effetto a favore del consumatore ''piuttosto rilevante in termini di minori costi per interessi nella fase precedente l’avvio del piano di rimborso''.
BNL, ma questo può essere considerato il minimo, si è impegnata anche ad assicurare la piena trasparenza di queste nuove condizioni di preammortamento.
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Italia Informa n° 1 - Gennaio/Febbraio 2024
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