Decreto energia, Ance: servono provvedimenti urgenti sui prezzi. Il rischio è il blocco dei cantieri

 
Si è svolta l’11 c.m. l’audizione informale dell’Ance in videoconferenza, presso le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera  sul DL 17/2022 recante “misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” (DDL 3495/C).

Il Vice Presidente ANCE per le opere pubbliche, Edoardo Bianchi, ha evidenziato, in premessa, che le misure del provvedimento d’urgenza in materia efficienza energetica, riconversione e a favore  di imprese e utenze domestiche, adottate solo 10 giorni fa, appaiono già troppo limitate rispetto al rapido deterioramento della situazione economica – costi energia in primis – legato in particolare alla situazione in Ucraina.

Tra le norme di maggior interesse per il settore delle costruzioni, l’articolo 25 introduce una speciale disciplina compensativa per i contratti di lavori pubblici in corso di esecuzione, finalizzata a fronteggiare gli incrementi eccezionali dei prezzi del primo semestre 2022.

La norma testimonia certamente l’attenzione del Governo al grave problema in atto e il tentativo di trovare una soluzione per i contratti in corso. Inoltre, è positivo il richiamo, contenuto nella norma, ad una nuova metodologia di rilevazione, come auspicato da ANCE, che dovrà essere messa a punto dall’ISTAT, nell’ambito della quale si spera possano essere superate alcune delle principali criticità previgenti, dovute ad un paniere ormai obsoleto e a rilevazioni spesso disancorate dai reali prezzi di mercato.

Ma le misure adottate sono troppo limitate e hanno tempi di attuazione lunghissimi (più di un anno), incompatibili con l’emergenza in atto. Viene, infatti, riproposto un sistema compensativo datato, che trova la sua matrice storica nell’articolo 133 del Codice dei contratti del 2006 (D.lgs. 163/2006), e, pertanto, chiaramente pensato per operare in tempi ordinari: in contesti economici, cioè, caratterizzati da stabilità, nei quali gli aumenti colpivano solo un numero limitato di materiali e le imprese, conseguentemente, potevano sopportarne i relativi extracosti, sia pure per qualche mese.

Anche allora, peraltro, il sistema presentava forti criticità, come confermano i ricorsi giurisdizionali che Ance ha sollevato contro i Decreti di rilevazione del 2018, del 2019 e, da ultimo, anche contro il decreto di rilevazione relativo agli aumenti del primo semestre 2021. Inoltre si tratta di un meccanismo troppo lungo e farraginoso che impone alle imprese di aspettare oltre un anno. Non è, pertanto, immaginabile applicare tali meccanismi in una situazione straordinaria come quella attuale, contraddistinta da aumenti – spesso a tripla cifra (quadruplicato il costo dell’energia in pochi mesi) – della stragrande maggioranza dei fattori della produzione, materiali da costruzione inclusi.

Una situazione, già drammatica (i prezzi di alcuni materiali legati all’acciaio sono quasi triplicati nel 2021), che si sta deteriorando molto rapidamente a causa del sopraggiunto conflitto ucraino. Lo testimoniano l’ulteriore aumento dei costi dell’acciaio di circa il 20% in meno di 10 giorni, l’irreperibilità di materiali come bitume o il fermo della catena di approvvigionamento che sta paralizzando progressivamente i cantieri.

Nessuna impresa, grande, media o piccola, può reggere un impatto così rapido e devastante. La situazione è ormai fuori controllo. Servono subito misure efficaci e immediati. I cantieri stanno chiudendo e il PNRR rischia di fallire.

Altro tema di particolare interesse è quello della rigenerazione urbana sul quale l’articolo 28 interviene per rafforzare il Piano per i comuni con almeno 15.000 abitanti, introdotto dalla Legge di bilancio per il 2020 e poi confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalizzato a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. La modifica normativa è stata introdotta al fine di finanziare quegli investimenti candidati dagli enti, specialmente del Nord, che erano stati esclusi in seguito all’applicazione del criterio dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) nella selezione degli interventi. L’Ance condivide la modifica introdotta che consente di finalizzare tutti gli interventi ammissibili a finanziamento, ma non la scelta di definanziare per 40 milioni di euro l’annualità 2022 destinata alla progettazione degli enti locali.

La carenza di progetti esecutivi rappresenta una delle principali criticità nella realizzazione del PNRR, testimoniata anche dalle frequenti proroghe degli avvisi rivolti agli enti locali che per mancanza di progetti hanno presentato istanze inferiori alle risorse disponibili (es. Avviso Asili Nido e scuole per l’infanzia). Il legislatore, quindi, dovrebbe intervenire potenziando tale ambito anche attraverso un maggiore sostegno finanziario alle attività di progettazione.

Molto positivo appare l’articolo 9 che, proseguendo negli obiettivi di semplificazione già avviati con il DL 77/2021 e il D.lgs. 199/2021, consente la liberalizzazione dell’installazione sugli edifici degli impianti solari fotovoltaici e termici. Questi interventi sono qualificati sempre come “manutenzione ordinaria” e non sono subordinati a permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, compresi quelli previsti dal D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Fanno eccezione solo gli impianti da installarsi su aree o immobili soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.136, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 42/2004 (e cioè quelli con vincolo imposto mediante apposito decreto) che continuano ad essere subordinati al controllo degli organi competenti alla tutela paesaggistica (art. 146 Dlgs. 42/2004 e Dpr 31/2017).

Viene quindi ampliato il novero dei casi in cui l’installazione di impianti a fonti rinnovabili non necessita di atti autorizzatori e si opera una importante liberalizzazione procedurale anche sotto il profilo paesaggistico, poiché si limita il relativo controllo ai casi in cui l’edificio sia vincolato (ovvero sia ubicato in un’area vincolata) mediante un apposito provvedimento amministrativo.

Tuttavia, in un’ottica di semplificazione per gli utenti e di garanzia effettiva della liberalizzazione, è necessario un coordinamento con le altre norme attualmente vigenti in materia di fonti rinnovabili (Il D.lgs. 199/2021, Allegato II, il Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia” e, conseguentemente, il DM 2 marzo 2018. Così come assume prioritaria importanza l’allineamento del Dpr 31/2017 in tema di procedure semplificate di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con le nuove previsioni del presente decreto-legge).

Infine, all’articolo 29 del provvedimento viene reintrodotta la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto delle aree agricole ed edificabili possedute da soggetti non esercenti attività d’impresa. La proroga delle disposizioni agevolative che favoriscono la rideterminazione del valore delle aree possedute da privati, al fine di attenuare il costo fiscale delle plusvalenze realizzate in sede di vendita dei suddetti terreni appare di scarso appeal, non solo perché si tratta di uno strumento reiterato da quasi un decennio, ma anche per l’elevata aliquota dell’imposta sostitutiva che, nel corso del tempo è stata più che triplicata, essendo passata dal 4% all’attuate 14%.

Si tratta di uno strumento efficace per favorire i programmi di nuova espansione, che però, ad oggi, sono di secondo piano rispetto all’urgenza di riqualificare in chiave energetica ed antisismica il patrimonio edilizio esistente.

In quest’ottica, a parere dell’ANCE, è prioritario agire sul costo fiscale a carico dell’impresa che intende acquistare immobili da riqualificare. Proprio a tale scopo, si ritiene fondamentale prorogare la disposizione che prevedeva, sino a fine 2021, l’applicazione dell’imposta di registro e delle ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna) per l’acquisto, da parte di imprese di costruzioni, di fabbricati destinati alla demolizione e ricostruzione o alla ristrutturazione, a condizione che entro i successivi 10 anni provvedessero all’ultimazione dei lavori ed alla vendita dei fabbricati così ricostruiti o riqualificati.

Per le valutazioni Ance sulle singole disposizioni del testo, nonché per le proposte in materia di  Fondo di Garanzia PMI, valorizzazione edilizia, ricorso ad ammortizzatori per rincaro dei costi energetici e delle materie prime si rinvia al documento consegnato agli atti della Commissione.
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