Bonus pubblicità: al 1 al 30 settembre 2021 via alle nuove prenotazioni

 
Via alle nuove prenotazioni del bonus pubblicità 2021 che sarà possibile effettuare dal 1° al 30 settembre 2021.

Il decreto Sostegni bis ha, infatti, disposto la riapertura dello sportello. Oltre a ciò ha stabilito che il regime speciale, che riconosce il bonus nella misura del 50% dell’intera spesa sostenuta, introdotto nell’anno 2020 dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), oltre ad essere prorogato per gli anni 2021 e 2022 venga anche esteso agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Con il Sostegni bis, dunque, sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive il credito di imposta spetta nella misura unica del 50% dell’importo totale degli investimenti pubblicitari effettuati in ciascun mezzo di informazione.

Restano valide le comunicazioni telematiche trasmesse tra il 1° e il 31 marzo 2020, sulle quali il calcolo  sarà effettuato sulla base delle disposizioni normative relative all’anno 2021.

La comunicazione può essere presentata da:

- imprese e lavoratori autonomi;
- enti non commerciali.


Con il Sostegni bis, nel 2021 il credito di imposta può essere richiesto anche:

- da chi effettua investimenti inferiori rispetto a quelli del 2020;
- chi non ha effettuato investimenti pubblicitari nell’anno 2020;
- chi ha iniziato l’attività nel 2021.

 
La comunicazione di prenotazione va presentata tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate, a cui è possibile accedere mediante SPID, con le credenziali Entratel o Fisconline,  o con la Carta Nazionale dei Servizi. La comunicazione può essere effettuata:  dai soggetti abilitati ai servizi telematici delle Entrate, tramite una società del gruppo o tramite gli intermediari abilitati.

Chi già presentato la domanda a marzo, dal 1° al 30 settembre 2020 potrà sostituire la comunicazione già inviata con una nuova. Se non verrà presentata una nuova resterà valida quella trasmessa e il edito d’imposta sarà automaticamente rideterminato, con i nuovi criteri.

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