AGCOM sanziona Meta per violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo

 
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta del 20 dicembre scorso, ha sanzionato la società Meta Platforms Ireland Limited Ltd. per 5.850.000,00 euro per la violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. “Decreto Dignità”).

Il procedimento, avviato a seguito di numerose segnalazioni pervenute all’Autorità e conclusosi con la Delibera n. 331/23/CONS, ha accertato la presenza di contenuti di promozione o comunque di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, su 18 profili/account (5 su Instagram e 13 su Facebook), nonché di 32 contenuti “sponsorizzati”, ossia diffusi dietro pagamento sui predetti social media, atti a promuovere e/o pubblicizzare attraverso video e immagini attività di gioco e scommesse online con vincite in denaro.

La società Meta, analogamente a quanto recentemente deliberato nei confronti di Google Ireland Ltd. (delibera n. 317/23/CONS) e Twitch Interactive Germany GmbH (delibera n. 316/23/CONS), è stata ritenuta responsabile, in quanto titolare dei mezzi di diffusione, ossia le piattaforme di condivisione video “Facebook” e “Instagram”, per i 32 contenuti “sponsorizzati”; in particolare, è emerso come la Società non si sia limitata ad ospitare, con modalità puramente tecniche, passive ed automatiche, i contenuti caricati dagli utenti, ma abbia offerto un vero e proprio servizio pubblicitario; tale circostanza mette la stessa Società in condizione di conoscere l’illiceità del contenuto.

Per quanto concerne i 18 profili/account (5 su Instagram e 13 su Facebook), la Società è stata ritenuta responsabile solo per 5 account in quanto, a seguito della notifica dell’atto di contestazione - che segna il momento in cui la società ha avuto piena consapevolezza dei contenuti illeciti diffusi - ha provveduto a rimuovere solo 11 dei 18 profili/account segnalati. La decisione è coerente con quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lett. b) del Regolamento per i servizi digitali (DSA).

All’irrogazione della sanzione si accompagna, inoltre, un ordine di notice & take down, nonché un ordine di notice & stay down.
 
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