Nautica, in vigore il nuovo regolamento di attuazione del codice: Confindustria annuncia le novità

- di: Barbara Bizzarri
 
Il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto (Decreto 17 settembre 2024, n. 133, Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n.146),  frutto dell’intensa attività di rappresentanza della filiera della nautica da diporto esercitata da Confindustria Nautica nell’interesse del settore e dell’utenza, è entrato in vigore il 21 ottobre: l’associazione sottolinea che tra i 101 articoli del provvedimento ci sono molte novità che riguardano cantieristica, refitting, porti, professioni, superyacht e piccola nautica, intervenendo su tutte le materie che regolano il comparto in termini di semplificazioni burocratiche, sostegno allo sviluppo del settore e sviluppo della nautica sociale.

Nautica, in vigore il nuovo regolamento di attuazione del codice: Confindustria annuncia le novità

“Sulla piccola nautica c’è un pacchetto di interventi che, complessivamente, vuole sostenere il segmento che più ha sofferto il rincaro del costo del denaro e l’instabilità internazionale” ha dichiarato Piero Formenti, vicepresidente di Confindustria Nautica. “Esattamente come sul tema del nuovo patentino D1, anche sulla sicurezza della navigazione il Regolamento offre un intervento tecnicamente molto equilibrato, tra implementazione dei dispositivi, semplificazione degli adempimenti e innovazione tecnologica”.

Marina Stella, direttore generale dell’associazione, ha aggiunto: “È stata adottata una rivisitazione generale che prevede un upgrade delle dotazioni di sicurezza e alcune equivalenze che, senza abbassare gli standard, consentono maggiore scelta al diportista e anche una riduzione dei costi per l’utenza, in particolare per le zattere di salvataggio”.

Sempre Marina Stella ha poi aggiunto: “Vorrei sottolineare che, avendo raccolto le preoccupazioni delle due ditte multinazionali costruttrici di zattere che si dividono il mercato italiano, le nuove regole rimandano sempre a loro per la sostituzione e l’integrazione dei dispositivi, quindi non c’è una sottrazione di mercato per i produttori, che però oggi sono chiamati a immettere sul mercato nuovi prodotti a costi paragonabili all’estero”.

La tipologia di dotazioni obbligatorie non subisce variazioni, ma viene integrata con la tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg), lo scandaglio e, per le unità a vela, l’imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza che può essere integrata con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo di protezione individuale certificato (le nuove dotazioni diverranno obbligatorie dal 21 ottobre 2025).

Novità per i giubbotti di salvataggio, che vanno identificati con il numero di iscrizione dell’unità, dotati di luce ad attivazione automatica e obbligatoriamente indossati in caso di navigazione notturna in solitario. La loro durata di validità è stabilita dal produttore e stampigliata sugli stessi.

Grazie all’attività di Confindustria Nautica, sono state introdotte alcune equivalenze e semplificazioni: la bussola magnetica può essere sostituita con una bussola elettronica, l’E.P.I.R.B. può essere sostituito dal telefono satellitare con tasto di emergenza, i fuochi a mano possono essere sostituiti con dispositivi a led conformi alla normativa Solas Med e i pack dei razzi vengono ridotti da cinque a tre tipologie in tutto.

In caso di unità in uso non commerciale e di navigazione limitata è possibile applicare la normativa relativa alle zattere di grado inferiore, in particolare, le unità che navigano oltre dodici miglia ma entro la Zona Sar, se munite di Epirb o telefono satellitare, possono avere la zattera costiera; entro le 12 miglia, la zattera costiera può essere sostituita da un battello pneumatico >2,5 m, omologato CE, pronto all’uso e posto sul ponte, munito del kit di sopravvivenza della zattera costiera, omologato per le persone presenti a bordo e, iunfine, entro le 12 miglia, le unità pneumatiche di cat. A, B, o C, con estintore aggiuntivo, possono non avere la zattera. Sono indicate ulteriori dotazioni raccomandate per natanti e imbarcazioni da diporto, che prevedono, tra l’altro, che le unità a vela siano dotate di imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza (oltre 12 miglia).

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