TAR Lazio accoglie ricorso del Sindacato Nazionale Agenti contro l’IVASS

 
Il ricorso presentato dal Sindacato Nazionale Agenti al TAR del Lazio contro l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni per l’annullamento del Provvedimento IVASS n. 97 che prevedeva, tra l’altro, l’obbligo in capo agli agenti di comunicare alle rispettive mandanti la stipula di accordi di collaborazione trasversale con altri intermediari iscritti al RUI, si è concluso con il pieno accoglimento delle argomentazioni espresse dallo Sna.

L’Avvocato Gianluigi Malandrino, difensore insieme all’Avvocato Antonino Galletti dello Sna, raggiunto telefonicamente nel pomeriggio di ieri, ha dichiarato che “La sentenza del TAR del Lazio n. 7549/2021 ha integralmente accolto il ricorso del Sindacato Nazionale Agenti nei confronti delle norme del provvedimento 97/2020 che introducevano l'obbligo di comunicare alle imprese preponenti le collaborazioni instaurate ai sensi della L. n.221/2012, nonché quello di affiggerle presso le proprie agenzie o indicarle nei propri siti internet. Inoltre il TAR del Lazio ha anche annullato la norma del provvedimento 97/2020 che imponeva agli intermediari di consegnare un foglio informativo all'assicurato che attestasse la coerenza del prodotto proposto.

Più precisamente - ha poi aggiunto l’avvocato Malandrino - sono state annullate e vengono quindi meno con effetto immediato le seguenti disposizioni: art. 4 n.12 del provvedimento 97/2020 e quindi comma 4 bis dell'art. 42 del Regolamento IVASS n.40/2018 che prevedeva che gli intermediari dovessero comunicare alle imprese di assicurazione mandanti interessate gli accordi di collaborazione sottoscritti con altri intermediari in virtù della L. 221/2012; è stato altresì annullato l'art. 4 comma 18 del provvedimento IVASS 97/2020 che sostituendo il testo dell'art. 56 del Regolamento 40/2018 imponeva ai distributori assicurativi di affiggere o pubblicare su un sito internet l'elenco delle imprese con le quali l'intermediario ha in corso rapporti di affari anche in base ad una collaborazione orizzontale;

infine è stato annullato l'art. 4 comma 20 del provvedimento 97, che modificando l'art. 58 del Regolamento 40/2018 imponeva ai distributori di consegnare prima della sottoscrizione del contratto un'apposita dichiarazione attestante la coerenza del prodotto assicurativo offerto rispetto alle esigenze dell'assicurato”.

“Le argomentazioni del TAR Lazio sono ampie e precise – sostiene Claudio Demozzi, Presidente nazionale Sna che non nasconde la sua soddisfazione per la portata della vittoria conseguita - in estrema sintesi il Giudice amministrativo ha ritenuto che fossero state violate dall'IVASS le regole procedimentali della pubblica consultazione, al fine di imporre norme sostanzialmente contrarie alle disposizioni di legge primarie relative alle collaborazioni; inoltre, la dichiarazione di coerenza è stata giustamente ritenuta un inutile appesantimento burocratico a carico degli intermediari assicurativi.

Rincresce la circostanza – ha aggiunto il Presidente Demozzi - che IVASS , nonostante il TAR del Lazio già in sede di sospensiva avesse fatto espresso richiamo ad una apprezzabile valutazione di fondatezza dei motivi di ricorso raggiunti dello SNA, abbia voluto ugualmente imporre la temporanea entrata in vigore delle norme poco dopo annullate, costringendo in tal modo gli intermediari assicurativi, oltretutto in un periodo notoriamente assai difficile per qualsiasi attività economica organizzata nel nostro paese, a sottoporsi a revisioni di modulistiche, di sistemi informatici, di compliance interne. Oneri e aggravi di cui l'intera categoria avrebbe potuto fare a meno.

In ogni caso – ha concluso Demozzi - va oggi sicuramente apprezzata la sensibilità e l'attenzione che l'Organo Giurisdizionale Amministrativo ha dedicato a questa vicenda, e in ogni caso ci attendiamo una pronta comunicazione da parte dell'istituto di Vigilanza ed un immediato adempimento dell'ordine dell'autorità amministrativa”.

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