Sport e lavoro, le ultime novità del decreto 31 maggio

- di: Conflavoro
 
Ad ormai quasi un anno dall’entrata in vigore della Riforma dello Sport, alcuni aspetti continuano a cambiare provocando incertezza e dubbi sulla loro applicabilità e interpretazione.

Le ultime novità risalgono proprio al mese di giugno 2024 quando, con il DL 31 maggio 2024 n. 71 – meglio conosciuto come Decreto Sport – viene modificata la disciplina dei volontari e dei lavoratori del settore contemporaneamente assunti nel settore pubblico.

Partendo proprio da questi ultimi, il decreto ha operato una forma di semplificazione per l’attivazione di rapporti di lavoro con dipendenti del settore pubblico.

Le semplificazioni ricercate dalla Riforma dello Sport

In precedenza, con il DLgs 36/2021, i lavoratori che esercitavano l’attività in qualità di volontari erano tenuti ad informare l’amministrazione di appartenenza, mentre l’autorizzazione espressa era necessaria solo nel caso in cui l’attività fosse svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro e si considerava concessa in caso di mancata approvazione nei 30 giorni successivi.

Il nuovo Decreto prevede invece maggiore libertà per i lavoratori sportivi con compensi fino a 5.000 euro in tal caso infatti, non è più necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione, rendendosi sufficiente la sola comunicazione preventiva di avvio di attività sportiva.

Una semplificazione sicuramente di rilievo che rende più snella la procedura da un punto di vista burocratico e velocizza il processo di avvio di rapporti di lavoro sportivo, non dovendo più sottostare alle tempistiche di autorizzazione ed emissione del nullaosta.

Il trattamento dei volontari

Per quanto riguarda il secondo aspetto, quello relativo ai volontari, si segnala un’importante revisione del loro trattamento economico.

Pur rimanendo inalterata la loro definizione e la previsione secondo cui essi non possono essere retribuiti in alcun modo, il decreto interviene sulle modalità e tipologie di rimborso spese riconoscibili.

Vengono considerate rimborsabili le spese sostenute anche nel proprio comune di residenza, purché legate a manifestazioni o eventi sportivi deliberate dalle rispettive federazioni di appartenenza. Da un punto di vista economico, l’importo massimo mensile rimborsabile è fissato in 400 euro per ciascun volontario.

Tale modifica ha creato non pochi dubbi interpretativi, specialmente in relazione alle motivazioni che consentono il rimborso, in quanto sembrerebbero essere escluse le attività istituzionali, la formazione e la didattica, ponendo il focus solo sulle manifestazioni o eventi sportivi.

La fiscalità dei volontari

Sempre in relazione ai volontari, sarà necessario comunicare i nominativi e gli importi rimborsati tramite apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, entro la fine del mese successivo al trimestre in cui è stata svolta l’attività.

Si precisa infine che i rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito ma concorrono al calcolo dei limiti di 5.000 euro annui di non imponibilità previdenziale e 15.000 euro annui ai fini fiscali. Pertanto laddove il volontario presti attività sportiva presso altre associazioni o società sportive, i rimborsi forfettari e i compensi verranno cumulati per il raggiungimento delle due franchigie.
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