Decontribuzione Sud resta solo per gli assunti entro giugno

 
Il 25 giugno scorso l'Unione europea aveva dato il via libera per la proroga della misura Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, ma la deroga vale solo per i rapporti di lavoro instaurati nel Mezzogiorno entro il 30 giugno 2024. Lo ha chiarito l'Inps nella circolare numero 82 del 17 luglio 2024. L'agevolazione non potrà quindi essere applicata per le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2024. Se il lavoro instaurato entro la data di giugno è a tempo determinato sarà possibile mantenere la decontribuzione anche se nei sei mesi successivi interviene una proroga o una trasformazione a tempo indeterminato.

Queste le disposizioni espresse anche dal Ministero del Lavoro per la Decontribuzione Sud, che ricordiamo si tratta di uno sgravio contributivo pari al 30% per le aziende del Sud Italia con sede nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Inizialmente il termine di scadenza era stato fissato al 30 giugno 2024, in seguito l'Unione europea ne aveva annunciato la proroga fino alla fine dell'anno.

Come previsto quindi dalla decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023 della Commissione europea, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel cosiddetto "Temporary Crisis and Transition Framework" sarà pari a:

. 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura;

. 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.


Qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento. L'importo massimo non può superare i 2,25 milioni di euro per ciascun datore di lavoro.

Infine, come si legge nella circolare Inps, "si conferma che la misura in trattazione non trova applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario[2], nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021".
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