"Voting Trust", patti parasociali

- di: Elio Casalino
 
Dall’esperienza statunitense, negli ultimi anni , ha riscosso un grande interesse negli operatori l’utilizzo del trust al fine di stabilizzare gli assetti proprietari e il governo delle società e di garantire una uniformità di indirizzo della politica della società stessa. La gestione delle società, infatti, si presenta spesso difficoltosa e conflittuale in quei casi in cui la compagine sociale è frammentata, variegata e non omogenea. Com’è noto, nel nostro Paese, la regolamentazione dei rapporti tra i soci, finora, è stata perseguita tramite il ricorso alla stipula dei “patti parasociali”, e in particolare dei “sindacati di voto” e “di blocco”, volti a disciplinare i comportamenti posti in essere nell’ambito degli organi della società , o nei rapporti con i terzi, anche al fine della realizzazione di una governance stabile e di controllo della società. I patti parasociali, com’è noto sono accordi contrattuali tra alcuni soci o categorie di soci, la cui natura giuridica è meramente obbligatoria, regolati dagli artt. 2341 bis e 2341 ter del codice civile. Ma qual è il vero limite dei Patti Parasociali? I patti parasociali, infatti, presentano, per vari aspetti, dei limiti strutturali che non consentono di raggiungere appieno le finalità che si erano ripromessi i contraenti. Un primo problema è rappresentato dalla durata degli accordi. Il punto, a lungo discusso, è stato risolto dal legislatore, per le società quotate , prevedendo il limite massimo di tre anni (D.lgs.24 febbraio 1998 n. 58) e per le altre società azionarie, con la riforma del 2003, aumentando detto limite a cinque anni (art.2341- bis c.c.): nei patti parasociali, pertanto, un interesse delle parti ad assumere vincoli di durata più lunghi rimane irrimediabilmente frustrato. Un secondo problema è rappresentato dal fatto che un patto parasociale è vulnerabile in caso di morte del socio o di pignoramento delle azioni ad opera dei creditori del socio stesso (con l’entrata del creditore pignoratizio): infatti, l’efficacia del patto viene meno in caso di trasferimento della proprietà delle azioni, o nei confronti del creditore pignoratizio. Il terzo problema, molto più complesso, riguarda la coercibilità dei patti parasociali. Il patto parasociale, infatti, come si è detto, ha efficacia obbligatoria e non reale: pertanto, l’eventuale inadempimento dell’accordo può comportare solo un obbligo risarcitorio in capo al socio inadempiente, ma non inficia, sotto il profilo reale, la validità del suo operato, essendo i patti parasociali inopponibili alla società. Il voto espresso in assemblea, in spregio all’accordo parasociale, resta comunque valido e non incide sulla validità della relativa delibera assembleare, né legittima la sua sospensione. Ciò vale anche in caso di procura o mandato irrevocabile, ancorchè conferito nell’interesse del mandatario stesso: tali mandati, potrebbero comunque essere revocati, in violazione di quanto convenuto sull’irrevocabilità, dando luogo al solo risarcimento dei danni; alla medesima conclusione si perviene anche in caso di trasferimento ad una Società Fiduciaria, con costruzione del rapporto su un mandato-fiduciario, anch’esso revocabile, nonostante conferito ex art.1723 c.c. L’ostacolo più temibile degli strumenti atti a garantire la coercibilità dei sindacati di voto è forse rappresentata dall’art. 2372, comma 3, c.c. – introdotto dalla riforma del 2003- ai sensi del quale la delega per il voto in assemblea “è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario” Il Trust, invece, è un rapporto fiduciario in virtù del quale un determinato soggetto (trustee), al quale vengono attribuiti diritti e doveri di un vero proprietario, gestisce un patrimonio (fondo in trust) , che gli è stato trasmesso da un altro soggetto, ( disponente o settlor) per uno scopo prestabilito -lecito e non contrario all’ordine pubblico- nell’interesse di uno o più beneficiari. L’atto istitutivo del Trust è un atto unilaterale, caratterizzato da un negozio di trasferimento dei beni dal disponente al trustee e da un secondo negozio (contestuale e collegato), che contiene le regole da seguire nella gestione dei beni trasferiti. Il trustee, quindi, è colui che in forza dell’atto istitutivo, diviene il solo e legittimo proprietario dei beni in trust e, in ragione di tale qualifica, dovrà attenersi scrupolosamente a quanto stabilito nell’atto istitutivo stesso: il disponente non può più ingerirsi nella vita del trust, ma può riservarsi la facoltà di indirizzare alcune scelte operative del trustee mediante le “letter of wishes”. Il principale effetto del trust è la segregazione del patrimonio costituito in trust e, quindi, la sua impignorabilità e insequestrabilità, nonché la separazione dal patrimonio del trustee e del disponente: i beni costituiti in trust, pertanto, sono una massa patrimoniale distinta rispetto al patrimonio del trustee e del disponente e i creditori eventuali sia del disponente, sia del trustee, non possono attaccare i beni apportati i trust, né pignorarli o chiederne il sequestro. Le possibilità di impiego del trust sono innumerevoli e confermano la grande duttilità di questo istituto, ormai, anche nel nostro Ordinamento, suscitando, anche in materia societaria, un grande interesse negli operatori, in particolare, con il “voting trust”, come modello di trust utilizzabile in questa materia. Il “voting trust”, infatti, va progressivamente imponendosi sempre più come lo strumento più idoneo a superare la problematica, sopra evidenziata, dei patti parasociali, il cui utilizzo, attraverso l’istituto del trust, può condurre al superamento dei problemi evidenziati e ad assicurare la stabilizzazione e la blindatura degli assetti societari e il governo della società: e l’analisi parte dall’esperienza nord-americana che più di altri ha approfondito e applicato questa specifica tematica. Il voting trust è un trust creato in base ad un accordo tra due o più soci di una società e uno o più trustees ( o un fascio di identici accordi fra due o più singoli soci ed un trustee) attraverso il quale, per un dato periodo ovvero fino al verificarsi di un determinato evento, per alcune finalità o per tutte, è conferito e trasferito nelle mani del trustee, con o senza la previsione di un potere di indirizzo da parte dei soci conferenti (disponenti) relativamente a come tale potere debba essere esercitato. Da un profilo più strettamente operativo e procedurale, i soci disponenti trasferiscono le loro azioni al trustee, il quale richiede alla società l’iscrizione nel libro soci (in qualità di trustee) e l’emissione di nuove azioni a suo nome (e sempre in qualità di trustee). Il trustee ottiene così il legal title sulle azioni ed esercita i diritti sociali e il diritto di voto secondo quanto previsto dal voting trust agreement,sottostante: nel voting trust, quindi, il voting trust agreement tiene luogo e vale quale strumento istitutivo del trust .I soci che hanno trasferito le azioni mantengono un interesse beneficiario in esse (“beneficiari e beneficial interest”) che sostanzialmente consiste nel ricevere dal trustee i dividendi o qualsiasi altra distribuzione compiuta dalla società , nonché il diritto ad avere la reintestazione delle azioni allo scadere del trust ed eventuali altri diritti. Il trustee quindi consegna contestualmente all’istituzione del trust, ai soci trasferenti, i c.d. voting trust certificates , quali documenti deputati ad attestare il loro interesse beneficiario, certificates che possono anche essere cedibili. Istituito il trust, quindi, gli effetti primari saranno la segregazione e blindatura delle azioni in capo al trustee, (che sarà l’unico intestatario e gestore delle azioni), come patrimonio separato, la loro totale insensibilità ad azioni esecutive da parte dei creditori del socio e/o del trustee, la loro insensibilità alle vicende personali e successorie del socio conferente: il tutto secondo quanto stabilito nell’atto istitutivo . Il trustee eseguirà il suo ufficio secondo le disposizioni contenute nell’atto istituivo del trust o voting trust agreement, o anche, successivamente attraverso suggerimenti e consigli (c.d. “letter of wishes”) e alla scadenza del trust le azioni saranno di nuovo trasferite al disponente- conferente- beneficiario, ovvero al beneficiario/i nominati nell’atto istitutivo del trust.
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Italia Informa n° 1 - Gennaio/Febbraio 2024
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