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Ritenuta d’acconto 2026: stretta sulle provvigioni, ecco chi paga

- di: Bruno Coletta
 
Ritenuta d’acconto 2026: stretta sulle provvigioni, ecco chi paga

Dal 1° marzo 2026 cambiano le regole per agenzie viaggio, mediatori e petroliferi: nuove trattenute, più adempimenti e un effetto immediato sulla liquidità.

(Foto: commercialista al lavoro).

La Legge di Bilancio 2026 (indicata nel testo come Legge n. 199/2025) non si limita ad annunciare una futura ritenuta “generalizzata” nelle transazioni tra imprese: la prima scossa operativa arriva già nel 2026 e riguarda le provvigioni. Il perno è la modifica dell’articolo 25-bis del DPR 600/1973, con l’abolizione di esoneri storici per alcuni comparti.

In concreto, dal 1° marzo 2026 chi corrisponde provvigioni dovrà applicare la ritenuta d’acconto anche in casi che finora erano fuori dal perimetro. È un cambio di passo che impatta la filiera “mandante–intermediario” e che costringe aziende e studi a rivedere procedure, anagrafiche e flussi contabili.

Chi rientra nella nuova disciplina. A decorrere dal 1° marzo 2026, l’obbligo di operare la ritenuta sulle provvigioni si estende a compensi corrisposti a:

Agenzie di viaggio e turismo
Agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei
Agenti e commissionari di imprese petrolifere (per prestazioni rese direttamente alle stesse)

La logica dichiarata è quella di uniformare il trattamento fiscale tra settori, eliminando asimmetrie. Nella pratica, però, la novità si traduce in un’anticipazione di imposta: il prelievo alla fonte arriva subito e incide sulla cassa di chi incassa provvigioni, soprattutto se lavora con margini stretti o cicli di incasso lunghi.

“È un intervento che rende più omogeneo il quadro, ma sposta liquidità dal mercato all’Erario: l’effetto si vede immediatamente sul cash flow”, è la sintesi che circola tra operatori e consulenti del settore.

Quanto si trattiene: aliquota e base imponibile. La regola di calcolo, ora estesa anche ai comparti prima esonerati, si compone di tre pezzi:

Aliquota: 23% (primo scaglione IRPEF)
Base imponibile ordinaria: ritenuta applicata sul 50% dell’ammontare delle provvigioni
Base imponibile ridotta: ritenuta applicata sul 20% delle provvigioni se il percipiente dichiara, sotto la propria responsabilità, di avvalersi in modo continuativo dell’opera di dipendenti e/o terzi

In termini operativi, quindi, non è un “23% sul totale”: la trattenuta si calcola su una quota della provvigione (50% o 20% a seconda dei casi). Questo passaggio è cruciale perché determina l’impatto reale sul netto percepito e, soprattutto, la documentazione da gestire.

La dichiarazione per la base ridotta. Per scendere dal 50% al 20% serve una dichiarazione del percipiente. Per le aziende committenti significa organizzare un flusso stabile di raccolta, verifica e archiviazione: senza dichiarazione, la regola ordinaria resta il 50%.

Decorrenza e coordinamento con il nuovo testo unico. L’obbligo scatta sulle provvigioni corrisposte dal 1° marzo 2026. Nel quadro complessivo, dal 1° gennaio 2026 entra in gioco anche il nuovo “Testo unico in materia di versamenti e riscossione” (nel testo citato come d.lgs. n. 33/2025, articolo 39), che recepisce l’impostazione per mantenere coerenza di sistema.

Cosa deve fare il sostituto d’imposta. Per chi paga provvigioni (imprese, società, enti), gli adempimenti si allungano e diventano più “industriali”:

Aggiornare le anagrafiche fornitori e i software contabili per gestire la ritenuta anche sulle categorie appena incluse
Raccogliere le dichiarazioni dei percipienti utili alla riduzione della base imponibile (dal 50% al 20%)
Versare la ritenuta con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento
Rilasciare la Certificazione Unica (CU) e compilare correttamente i dati nel modello 770

Il punto delicato è la sincronizzazione: anagrafiche, dichiarazioni e calcoli devono essere allineati, perché qualsiasi errore si riflette su versamenti, certificazioni e dichiarativi. Nella fase di avvio, il rischio più concreto è l’incoerenza tra quanto trattenuto, quanto versato e quanto certificato.

Il nodo liquidità: perché la misura fa discutere. Nel testo di partenza emerge una lettura critica: più che un recupero “puro” di evasione, la ritenuta è anche uno strumento di anticipo di cassa per lo Stato. La conseguenza, lato mercato, è un drenaggio di liquidità che può costringere alcune realtà a ricorrere a linee di credito per coprire esigenze operative.

“Sforzo enorme per un risultato limitato: una montagna che partorisce un topolino”, è la valutazione tagliente riportata nella riflessione finale, con un riferimento colto a una formula attribuita alla tradizione classica.

Lo scenario successivo: la ritenuta B2B. Oltre alle provvigioni, la stessa impostazione si proietta in avanti sulle transazioni tra imprese: si parla di una ritenuta nei rapporti B2B con avvio graduale (0,50% dal 2028 e 1% dal 2029, secondo quanto indicato nel testo). È una traiettoria che, se confermata nei dettagli attuativi, richiederà un ripensamento dei flussi di pagamento e dei processi amministrativi su larga scala.

Il quadro: dal 1° marzo 2026 la ritenuta d’acconto sulle provvigioni diventa più ampia e abbraccia settori finora esenti. Per le imprese significa più gestione e più responsabilità; per i percipienti, un impatto immediato sulla liquidità. La direzione è chiara: anticipo del gettito e presidio dei flussi, con una complessità che rischia di pesare soprattutto sugli operatori più piccoli. 

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