Dal oggi primo ottobre 2025 l’obbligo per le medie imprese: costi, regole e insidie da evitare.
Da oggi, 1° ottobre 2025, per le medie imprese italiane scatta l’obbligo di sottoscrivere una polizza contro i danni da eventi catastrofali. L’obiettivo è mettere in sicurezza patrimoni aziendali e continuità operativa di fronte a rischi come terremoti, alluvioni, esondazioni, frane e inondazioni. Per le grandi imprese l’obbligo è partito in primavera; per piccole e micro è previsto l’avvio entro fine anno.
Polizze catastrofali: cosa cambia dal 1° ottobre
La polizza deve proteggere i beni materiali dell’impresa: terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature. Il contratto prevede franchigia o scoperto entro il 15% del danno per la maggior parte dei casi e premi proporzionati al rischio. L’obbligo si applica alle imprese iscritte al Registro delle Imprese, con l’eccezione di alcuni settori e situazioni particolari.
Cosa deve coprire la polizza e chi è escluso
La copertura obbligatoria riguarda gli eventi espressamente indicati dalla norma: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Altri fenomeni – come grandine, trombe d’aria, bombe d’acqua – non rientrano nell’obbligo e richiedono garanzie accessorie. Restano esclusi gli edifici abusivi o non a norma. In caso di beni in locazione o leasing, l’indennizzo spetta al proprietario del bene; se il ripristino non viene effettuato, l’impresa utilizzatrice può ottenere un ristoro per il mancato guadagno entro limiti prefissati.
Quanto costa: simulazioni e stime
Il premio varia in base a molte variabili: rischiosità del territorio, vulnerabilità dell’immobile, caratteristiche costruttive, valore dei beni assicurati, attività svolta, piani fuori terra, politiche tariffarie delle compagnie.
Alcune simulazioni di mercato indicano che i costi, per molti profili aziendali, restano nell’ordine di poche centinaia di euro l’anno. Per una tipica azienda metalmeccanica con terreno da 50.000 euro, fabbricato da circa 1,5 milioni e impianti e attrezzature per oltre 1,1 milioni, il premio annuo può partire da circa 584 euro in aree a rischio relativamente contenuto, salire a circa 790 euro in contesti intermedi e superare i 1.000 euro in zone più esposte.
Per un’azienda alimentare con valori assicurati maggiori (immobile intorno a 2 milioni, impianti per 1,2 milioni), le quotazioni di ingresso si attestano, a seconda dell’area, intorno a 750 euro, circa 1.035 euro e fino a 1.300 euro. Un mobilificio con fabbricato da 1,8 milioni e impianti per 1 milione può partire da circa 650 euro, arrivare a circa 900 euro e oltrepassare gli 1.100 euro nelle zone a rischio più elevato.
Il messaggio chiave è semplice: il premio cresce con il rischio, ma l’ordine di grandezza, per molte realtà, resta gestibile. Per micro e piccole imprese con patrimoni più contenuti, stime diffuse parlano di medie nell’intorno di 100–250 euro l’anno, sempre con forti differenze territoriali e tecniche.
Cosa succede se non si rispetta l’obbligo
La normativa, ad oggi, non prevede sanzioni pecuniarie dirette per chi non si assicura, ma le conseguenze possono essere pesanti: esclusione da agevolazioni, contributi o incentivi pubblici e, in caso di calamità, necessità di coprire autonomamente i costi di ripristino senza contare su sostegni straordinari.
Criticità e punti di attenzione
- Franchigia: in linea generale entro il 15% del danno; possibili eccezioni per strutture complesse.
- Coperture accessorie: eventi atmosferici non inclusi nell’obbligo vanno aggiunti a parte.
- Immobili irregolari: niente indennizzo se il bene è abusivo o privo di titolo valido.
- Controllo premi: vigilanza pubblica per evitare rincari speculativi.
- Zone grigie: aspetti operativi (beni in locazione, perimetro dei capitali, siti multipli) da valutare con broker e compagnia.
Il punto